Melito di Porto Salvo, i lavori urgenti di ripristino condotta fognaria in via Madonnuzza, sono stati eseguiti solo parzialmente e con ritardo. Nessuno ha curato che li lavori avvenissero con le modalità prescritte per i cantieri stradali e, al centro della strada, spuntano i vecchi copertoni come segnaletica stradale.
Il Comandante della Polizia Municipale era tenuto, sia in ragione dei compiti istituzionali inerenti alla regolamentazione della circolazione stradale sia in ragione dell’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante dei rischi per la circolazione, adottare i provvedimenti di competenza.
Lo stesso, in funzione di vigilanza sul territorio, era ed è nella condizione di percepire, direttamente o attraverso i suoi sottoposti, la pericolosità del sistema di segnalazione e deviazione del del transito predisposto mediante copertoni .
Nel solleciatare la necessaria attenzione da parte degli organi preposti alla Sicurezza Stradale, ricordiamo l’obbligo di controllo da cui sorge la posizione di garanzia del Comandante della Polizia Municipale nell’ambito del territorio su cui insiste l’obbligo alla vigilanza, seppure indiretta sul piano concreto.
La sentenza n. 20110 del 29 marzo 2018, della 4^ Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha condannato il Com.te della P.L. Municipale, di uno dei tanti Comuni d’Italia, per mancato controllo della segnaletica stradale, deve far riflettere, al di la della pena inflitta, sulle enormi responsabilità in capo ad ogni Comandante di P.L. Municipale.
I giudici della Corte di Cassazione hanno, tra l’altro, ribadito che chi è tenuto a predisporre gli strumenti di regolazione della circolazione stradale è tenuto anche a fronteggiare le possibili forme di condotta di guida imprudente degli utenti della strada.