Secondo l’Ordinanza 10505/2024 depositata il 19 aprile 2024 dalla Corte di Cassazione (*) non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è «omologato», ma solo «approvato».
La Cassazione ritiene illegittima quella che è stata sinora la prassi seguita.
La norma di riferimento è l’art 142, comma 6, del Codice della strada, il quale prevede che le apparecchiature di rilevamento debbano essere «debitamente omologate».
Il problema sta ne fatto che le apparecchiature risultano «approvate», e non omologate.
C’è sempre stato chi ha ritenuto che i procedimenti amministrativi di approvazione ed omologazione siano assolutamente sovrapponibili, ma altri da tempo sostengono il contrario, cosicché – stando al pronunciamento della Corte di Cassazione – Sezione civile 2^ – gli accertamenti effettuati con apparecchi approvati, ma non omologati, sarebbero illegittime.
Resta però inteso che lo strumento rivelatore del superamento dei limiti di velocità – Autovelox -, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando non venga accertato (sulla base di circostanze debitamente provate dal soggetto multato) il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
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